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Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio – Sezione Seconda – ha respinto i ricorsi presentati da numerosi operatori del gioco a distanza contro l e il Ministero dellEconomia e delle Finanze, confermando la legittimit della procedura di gara per laffidamento in concessione del gioco pubblico online, avviata con determinazione direttoriale n. 777860 del 17 dicembre 2024 (CIG B4DF5D6BCF).
La gara, disciplinata dal decreto legislativo 41/2024, finalizzata allassegnazione di concessioni della durata di nove anni per lesercizio e la raccolta a distanza dei giochi pubblici. Lavvio della procedura stato formalizzato anche tramite la pubblicazione dell.
I ricorrenti hanno chiesto lannullamento dellintero impianto di gara e dei suoi atti attuativi – incluse le regole amministrative, lo schema di convenzione, le regole tecniche, e le condizioni per i Punti Vendita Ricariche (PVR) – sollevando numerose censure di legittimit e costituzionalit.
Il TAR ha ritenuto in parte inammissibile e per il resto infondato il ricorso, respingendo tutte le principali contestazioni.
Uno dei punti pi contestati era il valore economico della concessione, fissato in 37.137.464,54 euro, cifra ritenuta dai ricorrenti immotivata e sovrastimata. Il TAR ha per giudicato il meccanismo di calcolo adottato da ADM (basato su una una tantum di 7 milioni di euro e un canone annuo pari al 3% del margine medio di raccolta, con crescita stimata del 20%) logico, oggettivo e ben motivato, osservando che il mercato dei giochi a distanza ha avuto una crescita del 153% tra il 2019 e il 2024.
Le critiche sulle garanzie provvisoria (750.000 euro) e definitiva (10% del valore della concessione, circa 3,7 milioni di euro) sono state respinte per coerenza con la valutazione della base dasta. Il Collegio ha sottolineato la necessit di garantire laffidabilit dei concessionari in un settore che gestisce flussi finanziari ingenti.
I giudici amministrativi hanno considerato irrilevante la contestazione sulla sostenibilit dellequilibrio economico-finanziario in relazione allaumento della tassazione previsto dalla legge 207/2024, affermando che gli aumenti fiscali sono prevedibili e che lo schema di convenzione prevede meccanismi di rinegoziazione adeguati. Riguardo agli investimenti minimi obbligatori – 700.000 euro nei primi due anni e 0,03% della raccolta media annuale successivamente – il TAR ha sottolineato che tali obblighi sono ragionevoli e giustificati dallinteresse pubblico (es. sicurezza del gioco, innovazione tecnologica).
Ampio spazio stato dato anche alle contestazioni relative alla disciplina dei PVR, introdotta dalla determina ADM del 25 ottobre 2024. Le norme vietano, tra laltro, laffissione di materiale cartaceo promozionale, lapertura di conti da parte di familiari dei gestori, e linstallazione in circoli privati. Anche queste contestazioni sono state respinte: il TAR ha giudicato tali restrizioni coerenti con i principi legislativi del decreto 41/2024, volti a prevenire lofferta illegale di gioco e il riciclaggio. I divieti sono stati definiti proporzionati e funzionali a tutelare lintegrit del settore.
Anche lattacco al contributo fisso di 7 milioni di euro per laccesso alla gara stato respinto. Il TAR ha definito la fee dingresso una misura ragionevole, volta a garantire la seriet delle offerte, e ha rilevato lassenza di prove circa la sua natura anticoncorrenziale.
Il TAR ha condannato i ricorrenti al pagamento in solido delle spese di lite, pari a 6.000 euro complessivi, da versare alle amministrazioni resistenti.
Con questa sentenza, il TAR Lazio conferma la piena legittimit dellintera procedura di gara, dando via libera al prosieguo delliter amministrativo per lassegnazione delle nuove concessioni per il gioco a distanza.
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